Il mandato irrevocabile “ANIA” legittima l’assicuratore del veicolo sul quale si trovava il danneggiato a rappresentare quello del responsabile del danno
Non è vessatoria la clausola del contratto r.c. auto con la quale l’assicurato si obbliga a far aggiustare l’autovettura danneggiata ad un riparatore convenzionato
La Cassazione conferma: in r.c. auto è improponibile la domanda del danneggiato che non adempia agli “obblighi di collaborazione” impostigli dall’art. 148 C.d.a.
Il Tribunale di Treviso segue la Cassazione: il mandato ANIA legittima l’assicuratore del responsabile a rappresentare in giudizio quello del “veicolo utilizzato” dal danneggiato
Il Tribunale di Verona in controtendenza: niente responsabilità della casa di cura privata se il paziente stipula col medico il contratto di prestazione d’opera
Il legislatore chiarisce: lesioni lievi risarcibili solo se accertate strumentalmente (salvo quelle “oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni”, come le “cicatrici”)